E’ in arrivo il nuovo tracciato Xml della fattura elettronica, che renderà più facile e automatica la predisposizione della dichiarazione Iva, oltre a consentire il superamento dell’esterometro. La modifica non è certo indolore perché costringerà all’adeguamento dei sistemi gestionali e imporrà una nuova mini revisione delle procedure di gestione dei dati dei contribuenti.

L’occasione della revisione del tracciato sarà certamente utile per introdurre anche degli aggiustamenti operativi, quali ad esempio l’estensione per gli sconti commerciali da due a otto decimali ovvero per rivedere il formato relativo alle ritenute e i contributi previdenziali.

La data dell’obbligo

In questi giorni i componenti del forum della fattura elettronica nazionale, dopo l’incontro del 22 gennaio, stanno formulando i loro pareri per consentire all’Agenzia delle Entrate e al Dipartimento delle finanze di finalizzare entro febbraio l’emanazione delle nuove regole tecniche. In effetti, il programma fissato dalle autorità è particolarmente ambizioso perché fissa al 1 aprile l’entrata in vigore, in via opzionale o meglio sperimentale, delle nuove regole tecniche che diverranno obbligatorie a partire dal mese di luglio.

Sul punto il forum della fattura elettronica ha espresso in modo unanime la richiesta di uno slittamento del termine che, però, tra sperimentazione e obbligatorietà non potrà comunque sforare la data del primo gennaio 2021. Questa data viene da tutti considerata congrua sia per adeguare i sistemi e automatizzare la predisposizione della dichiarazione Iva sia per consentire all’amministrazione finanziaria di rispettare il termine per la prima precompilata Iva.

La fatturazione elettronica in numeri

L’occasione del forum è stato anche utile per condividere alcuni numeri sulla fatturazione elettronica relativi al 2019. In effetti, le fatture scambiate nel corso del 2019 sono state 2 miliardi e cinquantaquattro milioni, di cui il 55% – B2B; 44% – B2C; 1% – B2G. Gli scarti complessivi sono stati piuttosto modesti (specialmente in relazione a quanto era capitato nel 2014 quando erano partite le PA centrali) e si è attestato al 2,4%.

Il numero di contribuenti coinvolti è stato di 3,9 milioni, di cui 100.000 in regime forfettario. Questo ultimo dato è particolarmente interessante anche perché dal 2020 questi contribuenti saranno premiati con una riduzione di un anno dei termini di accertamento. La fattura elettronica ha anche contribuito all’individuazione e al blocco di falsi crediti per 945 milioni di euro e all’incremento dei versamenti Iva che è stato pari a 3 miliardi e 626 milioni di euro con una variazione rispetto al 2018 di + 3,6%. Andiamo, però, più nel dettaglio delle modifiche del formato e delle altre modifiche attese.

Nuovo tracciato Xml, gli obiettivi della modifica

Operatori, tecnici e software house sono mesi che evidenziano le carenze di contenuto obbligatorio del formato Xml specialmente con riferimento alla automazione dei processi di contabilizzazione delle fatture e di gestione degli adempimenti dichiarativi. Un primo problema è il disallineamento dei codici Iva della dichiarazione rispetto alla natura delle operazioni previsto dal tracciato. Proprio su questo intervengono le nuove regole tecniche con due mosse: ampliando la tipologia delle operazioni e articolando meglio la natura delle operazioni. Comunque l’intervento di adeguamento del tracciato Xml è ispirato ai seguenti scopi:

  • Automatizzare la gestione delle fatture per la redazione della dichiarazione Iva. In questa logica, come vedremo, si muovono le proposte di modifica dei codici di identificazione della natura dell’operazione;
  • Integrare, sia a favore dell’erario che dei contribuenti, i dati del tracciato (ad esempio è necessario rispetto alla proposta tener conto delle nuove regole in materia di lettere d’intento o della necessità di inserire in fattura i dati del contributo Conai, delle nuove imposte della palstic e sugar Tax;
  • Prevedere ulteriori informazioni per consentire all’erario di fornire ai contribuenti una precompilata Iva più attendibile, riducendo così i casi in cui è necessario intervenire sul contenuto proposto.
  • Evitare o eliminare alcuni adempimenti. Si pensi alla creazione di nuove tipologie di operazioni che consentiranno di gestire con invio diretto al SdI tutte le fatture ricevute da non residenti.

Nuove tipologia di documenti

Un importante intervento riguarda i codici che individuano i tipi di documento e consentono l’individuazione sul tracciato delle operazioni. In particolare, la proposta inserisce 6 nuovi tipi documento per l’individuazione delle operazioni a reverse charge, per le autofatture e per la gestione dei depositi Iva. In particolare vengono previsti due nuovi codici per le operazioni a reverse charge: TD13 – integrazione fattura reverse charge intra UE e TD 14 – integrazione fattura reverse charge interno. I due codici sono fondamentali per gestire in modo automatico alcune scelte dei contribuenti. In effetti, il TD13 – consente di gestire in modo automatico l’invio dei dati delle fatture passive Intra Ue al Sistema d’interscambio (SdI) della fattura elettronica ed evita di dover presentare per i relativi dati l’esterometro. L’attuale versione, però, sembrerebbe essere riferita solo alle fatture elettroniche inviate dai non residenti UE al cliente nazionale. Bisognerebbe estenderla anche alle fatture cartacee.

A questa stessa finalità è destinato il nuovo codice TD21 autofattura per acquisto di servizi extra UE che consente di gestire le fatture verso gli extracomunitari. Per chiudere integralmente questa partita sarebbe necessario ricomprendere anche le fatture di cessioni interne ricevute da soggetti non residenti, non stabiliti ancorchè identificati. Aggiungendo le due predette specifiche si ritiene che l’esterometro possa essere integralmente superato, in quanto si consente ai contribuenti di gestire con il formato fattura tutte le operazioni passive ricevute dai predetti contribuenti, nonché, come già stabilito dalle precedenti regole tecniche, tutte le operazioni attive. (per queste si ricorda che il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative regole tecniche già consentono ai contribuenti di inviare allo SdI tutte le fatture attive indicando nel codice destinatario “XXXXXXX” ).

Sempre in relazione alla tipologia dei documenti la proposta prevede tre codici che riguardano rispettivamente:

  • l’autofattura per operazioni di destinazione di beni e servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore (TD15) ovvero ad altre finalità estranee all’attività d’impresa (TD15) ovvero le cessioni gratuite (TD16). In altre parole tale tipologia di operazioni riguarda tutte le operazioni realizzate dall’imprenditore per interessi privati e non d’impresa ovvero per attività di rappresentanza o di liberalità;
  • L’autofattura di estrazione dal deposito Iva (TD17 – per operazioni di estrazione per beni che erano stati oggetto all’atto di introduzione di acquisto intraUE ovvero di immissione in libera pratica da Stato Extra UE ovvero TD 18 estrazione di beni destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale). Sul punto si sottolinea che l’amministrazione ha previsto l’obbligo di invio di questo documento al SdI, a meno che i beni introdotti in deposito non modifichino il loro valore ad esempio per essere stati sottoposti in deposito a lavorazioni ovvero solo per l’incremento delle spese del depositario;
  • La fattura riferita alla cessione di beni ammortizzabili o i passaggi interni tra attività separate (TD 19).

Come si comprende la creazione di nuove tipologie di operazioni ha scopi ben evidenti di dettaglio dell’operazione a favore dell’erario e dei contribuenti con particolare riferimento alla modalità di calcolo dell’imposta dovuta ovvero per la creazione, come già evidenziato, del precompilato Iva. Allo stato attuale tutti questi documenti vengono inviati con codice TD01 – fattura e non è chiaro né per chi la gestisce né tanto meno per l’Agenzia delle Entrate quale sia la ragione di tale invio e quali siano le conseguenze ad esempio in termini di detrazione dell’imposta.

Nuovi codici natura della transazione

La proposta dell’Agenzia interviene in modo esplicito sulla voce N3 – operazioni non imponibili e N6 – operazione ad inversione contabile. Le modifiche sono precipuamente dirette a contabilizzare in modo automatico e più puntuale alcune operazioni per le quali non è applicabile l’imposta ovvero l’imposta è autoliquidata dal cessionario o committente in reverse charge o inversione contabile. In effetti, con la creazione di sottocodici di raccordo si esplicita meglio la causa che ha generato l’emissione della fattura non imponibile e/o a reverse charge, consentendo un allineamento del destinatario della fattura e una destinazione automatica della stessa alla contabilità e alla predisposizione dei dichiarativi. In pratica, ad esempio:

  • il codice N3.3 cessioni non imponibili verso San Marino consente la redazione diretta del campo VE30 colonna 4 della dichiarazione Iva.
  • Il codice N6.3 indica le fatture ad inversione contabile interna per subappalto nel settore edile.

Proprio in ragione delle operazioni a reverse charge si sottolinea che la proposta dell’Agenzia non ricomprende (anche perché non ancora autorizzata) la nuova ipotesi di inversione contabile dell’art. 4 del Dl 1214/2019 che riguarda le fatture emesse dal prestatore per utilizzo dei propri dipendenti da parte del committente presso le proprie strutture, con beni strumentali del committente e per contratti con prevalente utilizzo di manodopera.

Ritenute e contributi previdenziali

Con la modifica si vuole, finalmente, regolarizzare la puntuale tracciabilità di tutti i tipi di ritenute ovvero dei contributi previdenziali la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute. Si pensi al caso dell’Enasarco, che negli scorsi mesi ha dato origine a una rilevazione non automatica negli spazi liberi della fattura destinati ai dati gestionali.

Lo scenario futuro

La nuova versione del tracciato Xml ha anche lo scopo di introdurre nuove informazioni ovvero risolvere alcune carenze riscontrate nella prima fase di attuazione della fattura elettronica. In particolare, gli interventi previsti riguardano: lo sconto/maggiorazione per il quale viene adeguata la lunghezza dei decimali dello specifico campo <importo> a 8 decimali invece di 2; il campo <DatiBollo> il cui valore indipendentemente dall’importo è sempre pari a 2 euro.

Rispetto alla proposta si ritiene corretto proporre di inserire ulteriori dati quali ad esempio: il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla lettera d’intento inviata al fisco dal cessionario/esportatore abituale ovvero degli spazi per accogliere il Conai ovvero la Plastic e la sugar tax. Per queste due ultime imposte la previsione migliorerebbe la comunicazione commerciale tra fornitore e cliente e consentirebbe una più semplice quantificazione dell’imposta da chiedere a rimborso.